Organi di governo
Lo statuto del Co.Ge.Vo. Ancona prevede che il proprio funzionamento sia dotato di Consiglio di amministrazione (CDA) e dell’Assemblea dei Soci. Le attività degli organi sociali sono regolamentate dallo statuto in vigore e per quanto non previsto dal Codice Civile.
I membri del CDA sono eletti tra i componenti dell’assemblea dei soci e sono pertanto imprenditori ittici iscritti al Co.Ge.Vo. Ancona, cui spetta il primario compito di gestione dell’attività di pesca.
L’organizzazione del Co.Ge.Vo. Ancona, inoltre, si compone anche di personale interno adibito alle mansioni amministrative, alle attività di banchina e di sorveglianza.
Il Co.Ge.Vo. Ancona completa la propria organizzazione con il ricorso a professionisti esterni (Commercialisti, Biologi, Avvocati, Ingegneri) che coadiuvano l’attività del consorzio nei vari ambiti di competenza.
Organi di governo del consorzio
Presidente
L’assemblea elegge il presidente del consorzio, che non potrà essere esterno alla compagine sociale, che deve essere titolare dei diritti di proprietà su imbarcazioni per almeno otto carati, e che assumerà anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione.
Il presidente rappresenta il consorzio e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per la realizzazione degli scopi del consorzio:
- a) Rappresenta il Consorzio e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per la realizzazione degli scopi del consorzio;
- b) Convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione stabilendone l’ordine del giorno;
- c) Sovrintende alla esecuzione degli atti adottati dall’assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- d) Ha la firma legale e la rappresentanza del consorzio.
Assemblea
L’assemblea è l’organo supremo d’indirizzo del consorzio e può essere convocata in forma ordinaria, oppure straordinaria, a seconda delle materie per le quali è chiamata a deliberare.
Sono di competenza dell’assemblea ordinaria le seguenti materie:
- a) Fissare i programmi e le iniziative per l’attuazione degli scopi sociali;
- b) Approvare il conto preventivo, il conto consuntivo, la relazione predisposta dall’organo amministrativo;
- c) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali e fissarne gli emolumenti,
- d) Determinare le cariche in seno agli organi sociali: presidente, cariche che presuppongono deleghe di poteri ecc..
- e) Approvare il regolamento interno, eventualmente redatto dal consiglio di amministrazione;
- f) Deliberare l’espulsione di un socio
- g) Di approvare il regolamento di pesca redatto dal consiglio di amministrazione.
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
- a) L’approvazione dello statuto del consorzio e delle sue modificazioni e/o integrazioni;
- b) Prorogare la durata del consorzio;
- c) Dichiarare lo scioglimento del consorzio.
L’assemblea straordinaria, date le specifiche competenze, per statuto deve tenersi alla presenza di un notaio, che ne redigerà il verbale.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è l’organo che dà attuazione e impulso agli indirizzi contenuti negli atti dell’assemblea e si compone da sei a otto membri, oltre il presidente eletto in seno all’assemblea e dura in carica tre anni con opzione di rielezione.
Competono al consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, fatta eccezione per quelli che per statuto o per legge siano demandati all’assemblea.
Il consiglio:
- a) Compie gli atti di gestione, amministrativi e giuridici necessari alla conduzione del consorzio nell’ambito delle regole statutarie, quali stipulare contratti ed eseguirli, approvare e autorizzare le spese, impegnare il consorzio, assumere personale dipendente e predisporre la pianta organica etc…
- b) Assume iniziative di impulso e di raccordo con altri enti e consorzi, pubblici e privati;
- c) Propone all’assemblea di deliberare di parte dei propri poteri ai singoli componenti del consiglio di amministrazione e/o a dipendenti del consorzio;
- d) Avanza proposte di regolamento della pesca alle capitanerie di porto e al ministero competente ai sensi dell’art.3 del decreto n. 44 del 12 gennaio 1995;
- c) Dichiara l’ammissione dei soci del consorzio e fornisce all’assemblea la documentazione per l’espulsione dei soci;
- e) Predispone le norme regolanti le attività della pesca, che poi saranno contenute nel regolamento di pesca da sottoporre all’assemblea;
- f) Predispone e presenta all’assemblea per l’approvazione l’eventuale regolamento interno.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale, in tutti i casi in cui il medesimo sia previsto obbligatoriamente per legge, si compone del presidente, di due sindaci effettivi, di due sindaci supplenti, tutti nominati dall’assemblea, che anche ne determina gli emolumenti.
L’assemblea può, in qualsiasi momento, procedere alla nomina di un revisore “iscritto nel registro istituto presso il ministero della giustizia”. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatorio ai sensi dell’art. N.2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel registro istituto presso il ministero della giustizia.
Il presidente del collegio sindacale e tutti i sindaci sia effettivi che supplenti devono, a norma di legge, essere iscritti all’albo dei revisori dei conti.
I sindaci esercitano i controlli di legalità negli atti del consorzio, eseguono la verifica di cassa, ispezionano i registri, esaminano il conto consuntivo e lo corredano di relazione per l’assemblea. Conservano comunque i doveri ed i poteri
loro attribuiti dal codice civile e presenziano alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato di coordinamento e dell’assemblea.
In caso di nomina di un revisore dei conti il controllo della società è effettuato da quest’ultimo che durerà in carica tre esercizi.
Dott. Matteo De Carlo
Biologo marino